Art. 2.
(Disposizioni in materia di procedimento
di accertamento con adesione).

      1. La determinazione del credito non spettante a seguito di accertamento in rettifica e la determinazione della maggiore imposta dovuta nei confronti di soggetti che hanno fruito di agevolazioni non spettanti in tutto o in parte, nei casi indicati all'articolo 1, comma 1, della presente legge, possono essere definite con adesione del contribuente ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni.
      2. Gli uffici fiscali e il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate provvedono alla definizione del credito e della maggiore imposta dovuti ai sensi del comma 1 in relazione alle attività di rispettiva competenza.